Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza e l’armonizzazione del processo civile e modifiche alla sospensione dei termini processuali

XVIII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI

“Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza e l’armonizzazione del processo civile e modifiche alla sospensione dei termini processuali”

Onorevole Colleghi! Con la presente proposta di legge si intende dare una specifica delega al Governo al fine di un riordino del codice di procedura civile che, nel corso del tempo, ha subito delle modifiche additive le quali hanno fatto perdere di sistematicità lo stesso codice.Leggere di più


PROGRAMMA GIUSTIZIA

Nel programma del MoVimento 5 Stelle la giustizia è al servizio dei cittadini e quindi certa, rapida ed equa. Ciascun intervento, in un ambito per noi basilare, non potrà più essere orientato a sminuire il ruolo del sistema giudiziario attraverso tagli di risorse né a ridimensionare il peso specifico della funzione giurisdizionale tra gli altri poteri con provvedimenti finalizzati a spuntarne le armi.

È il tempo che la giustizia torni al centro dell’azione politica, parlamentare e di governo, in termini propositivi – e non punitivi – dove il punto di partenza sia per tutti l’impegno, a nostro avviso, non più eludibile, a procurare i mezzi idonei a migliorare concretamente l’efficienza e la qualità del sistema giudiziario.

Il M5S mira in primo luogo a ridurre la durata dei processi. A tal fine si rendono indispensabili stanziamenti cospicui e durevoli per un significativo incremento di personale, da impiegare nel settore giustizia nonché un’adeguata digitalizzazione ed informatizzazione degli uffici.

Il comparto giustizia, con le sue molteplici peculiari esigenze e le migliaia di operatori che lo compongono attivamente, può e deve essere considerato nel suo insieme, unitariamente

Deve puntare a riforme semplici, chiare e coerenti per di restituire certezze e fiducia ai cittadini onesti che vi fanno affidamento per il ripristino della legalità

Oggi la giustizia in Italia ha costi e tempi proibitivi per molti. In concreto le forze politiche al potere non si sono attivate concretamente e seriamente per renderla davvero funzionale. Si sono prodotte spesso leggi astruse, inutili e dannose: semplici spot frutto di compromessi politici al ribasso. Il vero e proprio caos in cui versa il nostro sistema giudiziario ha enormi ripercussioni nel nostro paese.  Si pensi ai casi di colletti bianchi che non pagano per le loro malefatte, agli imprenditori che non investono più nel nostro paese, alle carceri sovraffollate e alle vittime che non trovano giustizia.

La presentazione dei punti programmatici, sottoposti al voto dei cittadini iscritti al Portale Rousseau, è stata l’occasione per introdurre preliminarmente i punti chiave, le ‘idee-forza’ del Programma Giustizia del MoVimento 5 Stelle, di immediata o quanto meno rapida  applicabilità, che diano finalmente un impulso positivo alla giustizia italiana in termini di efficienza, efficacia e di certezza del diritto e della pena.

A queste si aggiungono, nella seconda parte del programma, le ulteriori proposte che abbiamo presentato, o come progetto di legge o in forma emendativa, nel corso della Legislatura.

QUI TROVI IL PROGRAMMA GIUSTIZIA DEL M5S–>programma GIUSTIZIA M5S


M5S: “Finalmente impugnata la legge regionale sui garage abitabili”

M5S: “Finalmente impugnata la legge regionale sui garage abitabili”

Il Movimento 5 Stelle interviene sulla volontà del Governo di impugnare la legge regionale 40/17 approvata dal Consiglio Regionale lo scorso 11 Luglio 2017, che, di fatto, rappresenta un vero e proprio condono per rendere cantine e garage ad uso residenziale e commerciale.

“Finalmente il Governo, dopo la nostra interrogazione parlamentare, impugna la legge regionale bipartisan di centrodestra e centrosinistra che vorrebbe rendere abitabili garage e cantine” commenta il deputato pentastellato Andrea Colletti “adesso dobbiamo sperare che la Corte costituzionale accolga i rilievi nostri e del Governo contro questa sanatoria regionale che potrebbe mettere a rischio l’incolumità ma soprattutto la salute delle persone facendoci tornare indietro ai famigerati bassi napoletani”.

In prima linea contro il recepimento di una legge regionale tanto scellerata, si esprimeranno – grazie alle consigliere comunali M5S Erika Alessandrini e Margherita Trifoni – i Consigli Comunali di Pescara e di Giulianova, primi in Abruzzo ad aver redatto un documento per evitare di applicare la legge regionale nei propri comuni.


Il regalo ad Equitalia ed alle Banche del Governo Renzi

Come sempre il Governo Renzi, il Governo delle lobby a danno dei cittadini, in un decreto-legge che sarebbe dovuto servire (ma non è così!) alla tutela dei truffati dalle banche e dal Governo, inserisce una piccola modifica che significa tanto per tutti i cittadini vessati dalle Banche e da Equitalia.

Innanzitutto dovete sapere che Equitalia spesso agisce secondo una normativa particolare, la cd. esecuzione esattoriale, nella quale il cittadino è molto meno tutelato rispetto al normale codice di procedura civile.

Nella mia (breve) professione di Avvocato è capitato spesso di verificare esecuzioni esattoriali iniziate da Equitalia con cartelle “pazze” o prescritte da anni. Ma siccome i dirigenti ed i funzionari si prendono un benefit in base al recupero, essi vanno avanti lo stesso.

Prima di questo decreto i cittadini vessati potevano proporre una “opposizione all’esecuzione” (art. 615 cpc) in ogni momento della procedura, sino al decreto di trasferimento firmato dal Giudice (ovvero anche mesi o anni dopo la notifica dell’esecuzione).

Infatti capita spesso che Banche ed Equitalia inizino le esecuzioni verso fino luglio/inizio agosto oppure a cavallo di Natale, così da non lasciare scampo ai cittadini magari in vacanza o in date nelle quali è complicato trovare un avvocato pronto a difenderli.

Grazie alla manina pro-Equitalia e pro-Banche i termini per proporre le opposizioni saranno drasticamente ridotti, ovvero sarà possibile sino all’inizio dell’esecuzione, cioè da quando il Giudice emetterà il primo atto per iniziare l’iter di vendita del bene (art. 4, lettera l del decreto-legge).

In questo modo migliaia di persone saranno costrette a pagare o a vedersi messa in vendita la propria casa o il proprio capannone (in caso di piccoli imprenditori) anche per cartelle “pazze” o prescritte.

C’era tutta questa fretta di fare un decreto-legge a favore di Banche ed Equitalia? E Mattarella che dice? Avrà firmato senza leggere oppure sarà complice anche lui?


Proposta per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione dell’Aquila

Con la Proposta di inchiesta n.22, presentata il 5 marzo 2014, abbiamo proposto di istituire una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sulla gestione delle attività di ricostruzione della città dell’Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

Alle ore 3,32 del 6 aprile 2009 un terremoto di magnitudo 5,9 ha devastato la città dell’Aquila e oltre 160 comuni abruzzesi provocando la morte di 309 persone, circa 1.600 feriti e oltre 67.000 sfollati. Oltre a questa tragedia, il terremoto ha portato alla distruzione degli edifici di molti comuni e di gran parte del centro storico dell’Aquila. Gli interessi economici che hanno ruotato e che tuttora ruotano intorno alla ricostruzione sono evidentemente enormi. Un rapporto firmato da Soren Sondergaard, deputato europeo della sinistra unitaria inviato in Italia per verificare le modalità di utilizzo del denaro dei contribuenti dell’Unione, recita: « Ogni appartamento è costato il 158 per cento in più del valore di mercato, il 42 per cento degli edifici è stato realizzato con i soldi dei contribuenti europei, solo il calcestruzzo è stato pagato 4 milioni di euro in più del previsto. E 21 milioni in più i pilastri dei palazzi ».

Il dossier ha informato la Commissione europea dei sopralluoghi negli edifici del progetto denominato « Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE) » e in quelli dei moduli abitativi provvisori (MAP). Si segnala la qualità delle costruzioni dei MAP: « il materiale è generalmente scarso (…) impianti elettrici difettosi (…) intonaco infiammabile alcuni edifici sono stati evacuati per ordine della magistratura perché pericolosi e insalubri (…). Quello di Cansatessa è stato interamente evacuato (54 famiglie) e la persona responsabile per l’appalto pubblico è stato arrestato e altre 10 persone sono sotto inchiesta ».

I problemi in realtà non hanno riguardato solo il costosissimo progetto CASE ma anche tutti quegli appalti, fatti e gestiti in emergenza, derogando al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (meglio noto come codice degli appalti), i quali hanno previsto un costo decisamente superiore al costo che si sarebbe potuto avere con un bando di gara « normale ».

D’altro canto poco chiari sono stati gli interessi prima della protezione civile (che ha gestito la prima emergenza) e poi della struttura commissariale per la ricostruzione. Intanto la situazione del centro storico dell’Aquila, dopo cinque anni, è rimasta pressoché invariata: nella « zona rossa » sono stati ricostruiti solo un paio di edifici. Si rende allora più che mai necessario indagare sulle scelte che sono state fatte fin dalle prime fasi della ricostruzione e se tali scelte sono state prese tutelando gli interessi delle popolazioni colpite o quelli della criminalità organizzata e no. Vanno approfondite le informazioni sulle risorse erogate e sulle commistioni tra affari, appalti e criminalità, nonché sul suo grado di infiltrazione nel contesto economico-istituzionale della regione Abruzzo. Per tutte queste ragioni, si propone di istituire una .


Proposta di legge per l’accelerazione del processo civile

La Proposta di legge n. 2921 “Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile“, presentata il 2 marzo 2015, intende rimediare ad uno dei principali problemi della giustizia civile: la lentezza dei processi.

I dati che devastano le statistiche sono ormai tristemente noti a tutti da anni: un processo civile in Italia si protrae in media 1.514 giorni fino all’Appello, più altri 34,1 mesi in Cassazione: una durata media di sette anni che, è evidente, nega di fatto la giustizia a chi ne ha diritto favorendo, invece, chi ha imparato a strumentalizzare tale durata per interessi dilatori non certo meritevoli.

Attualmente, un processo civile ordinario tra due parti, in mancanza di eccezioni preliminari e con una sola udienza per l’assunzione delle prove testimoniali, potrebbe durare tra i 365 giorni ed i 380 giorni, ovvero poco più di un anno; un anno e mezzo se si dovesse far luogo anche a consulenza tecnica d’ufficio. Il tutto senza comprimere il ruolo degli avvocati e violare il diritto di accesso alla giustizia.

La crisi della giustizia civile, che è realtà condivisa da tutti gli operatori del diritto, è individuabile sotto diversi profili tra cui: la carenza di magistrati, cancellieri ed ufficiali giudiziari, dovuta probabilmente ad un problema di costi; tempi processuali di rinvio delle udienze troppo lunghi (si tratta probabilmente di un problema legato alla carenza di organico di cui al punto che precede); tempi troppo lunghi per gli elaborati quali la consulenza tecnica, il cui carente o ritardato deposito può e deve essere sanzionato.

Come se non bastasse, dati del ministero della giustizia informano di un trend in costante crescita a riprova che poco vi hanno inciso i numerosi interventi del legislatore susseguitisi nel corso degli ultimi anni. Il problema dell’elevato numero dei processi che vengono instaurati ogni anno non può essere arginato con l’innalzamento dei costi dell’accesso alla giustizia, che equivale solo a rendere più gravoso l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito. E’ necessario, piuttosto, intervenire sull’efficienza del sistema e rendere più rapida la produzione delle sentenze, senza tuttavia che la velocizzazione vada a discapito della qualità.

Un capitolo particolarmente rilevante in materia di giustizia attiene al tema del recupero dei crediti sia in relazione alla possibilità di ottenere rapidamente un titolo esecutivo sia in relazione al riconoscimento di interessi legali in misura tale da compensare la durata del processo esecutivo, prevedendo, ad esempio, un tasso di interesse calcolato secondo il tasso annuale dei titoli di stato a 12 mesi o superiore. Una tale previsione normativa può anche incentivare il debitore a saldare il proprio debito in un tempo più contenuto e, in ogni caso, il tempo di durata del procedimento esecutivo vedrebbe il creditore compensato in maniera adeguata invece che incentivato ad un ingiusto stralcio del credito.

Occorre, inoltre, intervenire sui costi di esercizio del diritto di credito in modo da eliminare, o quanto meno contenere, le penalizzazioni economiche legate agli oneri ante (contributo unificato) e post causa (imposta di registro).

Dal 1989 in poi si sono susseguite numerose riforme del codice di procedura civile che, non solo non hanno portato ad un’effettiva accelerazione del processo ma che, negli ultimi tempi, sono orientate a scoraggiare il ricorso alla giurisdizione limitando, se non sopprimendo, il “diritto ad ottenere tutela dallo Stato”.

Costi di accesso sempre più alti, formalismo esasperato, mancato controllo sulla qualità e quantità del lavoro dei Giudici, assenza di uniformità delle decisioni con conseguente incertezza del diritto, introduzione di responsabilità diretta a carico dell’avvocato per cause ritenute temerarie, addirittura stravolgendo e introducendo norme respinte nel ben più organico lavoro della Commissione Ministeriale presieduta dal Prof. Vaccarella, hanno trasformato la Giustizia (istituzione chiamata a dare risposte affinché i cittadini possano evitare l’escalation del conflitto) in una scommessa dall’esito incerto e, comunque, in un privilegio per ricchi e per chi ha tempo.

Il degrado della giustizia civile allontana gli investimenti esteri in quanto è ritenuto da molti economicamente folle investire in un paese dove la burocrazia costa il triplo che altrove e dove la soluzione dei contenziosi arriva spesso troppo tardi.

Incidere sul corpo normativo esistente, in modo da imporre una accelerazione nelle procedure, non è compito agevole soprattutto se si intende farlo senza stravolgerne l’impianto.

La presente proposta di legge si prefigge quindi di imprimere un’accelerazione al processo civile secondo uno schema che tenta di correggere molte delle distorsioni che i precedenti modelli hanno evidenziato. Cerca di rispondere all’esigenza, che incarna un diritto costituzionalmente garantito, di chi intende conseguire il riconoscimento giudiziale dei propri diritti senza vedersi limitato l’accesso alla Giustizia con oneri non necessari e, soprattutto, tali da creare un sostanziale sbilanciamento tra chi può e chi non può “permettersi” di affrontare e sostenere i costi di un giudizio civile. Connesse ai costi, seppure in maniera indiretta, sono le problematiche, che con la presente proposta si sono volute affrontare, legate alla necessità di ovviare alle lungaggini del processo. Viene, pertanto, richiesto alla magistratura di allinearsi ai tempi imposti alla classe forense anche con l’assunzione di precise responsabilità.


Proposta di legge per una netta separazione fra attività giudiziaria e attività politica

La Proposta di legge n. 2770 “Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici“, presentata il 10 dicembre 2014, mira a stabilire una netta separazione tra attività giudiziaria e attività politica al fine di tutelare l’imparzialità e l’immagine stessa del magistrato e della magistratura, evitando ambigui passaggi da una carriera all’altra.

In questi anni abbiamo visto spesso i magistrati avvalersi del proprio diritto costituzionale di cittadini di accedere a cariche elettive, pur conservando (all’esito) il posto di lavoro (articolo 51 della Costituzione). Con questa proposta di legge si mira a limitare, regolamentandoli con ragionevolezza, sia l’accesso dei magistrati a cariche elettive, sia il ritorno nei ranghi d’origine del magistrato eletto (o candidato), pur tenendo conto di quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 51 della Costituzione, relativamente al fatto che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di conservare il proprio posto di lavoro.


Proposta di legge in materia di assicurazioni

La Proposta di legge n. 2708 “Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e altre disposizioni in materia di disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di risarcimento dei danni e di organizzazione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni“, presentata il 6 novembre 2014, intende riformare l’attuale normativa concernente l’Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ponendo definitivamente un veto a quelle logiche ambigue e oligopolistiche adottate dalle imprese di assicurazione che nel corso del tempo hanno creato un vero e proprio oligopolio, caratterizzato dall’assenza di un controllo pubblico e da un obbligo a contrarre che ha portato le stesse imprese a concludere tra loro accordi, più o meno  palesi, a danno dei consumatori.

I contenuti della presente proposta di legge mirano pertanto ad arginare questo fenomeno, attraverso la creazione di un mercato assicurativo realmente concorrenziale, in grado di garantire una piena, effettiva e celere tutela dei diritti degli utenti, attualmente compromessa da una disciplina che consente una serie di ingiustizie e di storture a cui va posto rimedio.

A tal fine è necessario intervenire incisivamente su alcuni aspetti cruciali della materia, predisponendo una normativa coerente con l’esigenza di tutelare l’utente virtuoso senza, peraltro, danneggiare indistintamente il mondo delle imprese assicurative. La presente proposta di legge opera questo bilanciamento, agendo su più fronti e con numerosi interventi.

In primo luogo, risponde ad un’esigenza di civiltà e giustizia sociale la previsione di un’automatica e obbligatoria tariffa minima nazionale a favore di quanti abbiano raggiunto un’ottima classe di merito e non si siano resi responsabili di sinistri per un periodo sufficientemente congruo. Occorre, dunque, porre fine a quella vergognosa e ingiustificata pratica perpetrata dalle compagnie assicurative di applicare tariffe diverse a seconda della provenienza geografica dell’assicurato, con aumenti esponenziali e generalizzati nel caso in cui detta provenienza sia dalle regioni del Mezzogiorno. Bisogna porre fine anche a quell’ulteriore pratica, anch’essa ben conosciuta dalle imprese assicurative, di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l’assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative; una prassi, questa apertamente lesiva della generica libertà a contrarre.

Occorre, invece, privilegiare gli utenti onesti e incentivare la diligenza e la prudenza di quelli più virtuosi, predisponendo un diverso metodo di calcolo dell’importo dei premi assicurativi che tenga conto delle diverse tipologie di consumatori e che preveda significative riduzioni percentuali a favore dei più meritevoli. Bisogna, d’altro canto, anche agevolare alcune determinate tipologie imprese assicurative, introducendo a loro favore  un’esenzione per un limitato periodo di tempo dall’inizio dell’attività dall’applicazione dell’obbligo a contrarre, qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo; ciò sempre nell’ottica di incentivare la concorrenza.

Occorre, poi, far si che la tutela dell’utente, sia esso l’assicurato che il terzo danneggiato, sia effettiva e celere riducendo i tempi concessi all’assicurazione per formulare la proposta risarcitoria; estendendo il diritto di accedere al Fondo di garanzia per vittime della strada anche per il risarcimento dei danni cagionati a cose, oltre che alle presone; riconoscendo al terzo trasportato il diritto di ottenere sempre e in tempi rapidi un’integrale soddisfazione risarcitoria, essendo a lui riconosciuto il diritto di agire in qualunque tempo anche nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile.

Si palesa altresì necessario intervenire anche in ambito processuale. Occorre, infatti, decongestionare il contenzioso civile attraverso la possibilità di evitare le riparazioni dei veicoli ogni qual volta siano antieconomiche senza, tuttavia, ledere il diritto del  consumatore danneggiato che sia possessore di un veicolo datato ma efficiente. A tal fine è doveroso riconoscersi il diritto ad un risarcimento per equivalente, da quantificare mediante l’utilizzo di parametri predeterminati che assicurino che la stima sia fatta in modo equo e trasparente.

Un ulteriore aspetto su cui la presente proposta di legge intende incidere è la procedura dell’indennizzo diretto di cui si impone la immediata e integrale abrogazione. Infatti tale procedura, quando venne prevista, sarebbe dovuta servire ad evitare truffe ma soprattutto avrebbe dovuto prevedere un abbassamento delle tariffe assicurative. In verità, attualmente, l’indennizzo diretto, già dichiarato in parte incostituzionale, ha avuto effetti opposti.

E’ presente, inoltre, la modifica di alcune disposizioni concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) finalizzata a rendere l’ente maggiormente indipendente e imparziale attraverso la previsione di precise ipotesi di incompatibilità fra cariche, di una nuova procedura per la designazione dei componenti del Consiglio e, infine, dell’esclusione del rinnovo del mandato e della fissazione di un tetto massimo alla misura degli  emolumenti ad essa connesso.

La presente proposta di legge costituisce, dunque, un immediato intervento in grado di innovare sensibilmente l’attuale disciplina dell’Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti al fine di consentire la creazione di un mercato assicurativo in cui la trasparenza e la concorrenza siano i fattori trainanti. Per tale ragione se ne prescrive un’applicazione quanto più possibile ampia, che si estenda anche ai procedimenti di risarcimento in corso, purché il danno non sia già stato liquidato in via transattiva ovvero dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, nonché l’entrata in vigore sin dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Proposta di legge per la soppressione dei Tribunali delle acque pubbliche

La Proposta di legge n. 2658 “Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche“, presentata l’8 ottobre 2014, intende eliminare un fenomeno di interesse sempre minore per i cittadini, ma con un costo elevato costante.

Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di seguito « testo unico », all’articolo 138 regola il funzionamento del contenzioso, istituendo otto tribunali regionali delle acque pubbliche che giudicano, ai sensi dell’articolo 140, in materia di diritti. Al Tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dai tribunali regionali; esso opera altresì quale giudice amministrativo sulle impugnazioni dirette degli atti amministrativi in materia di acque.

Il funzionamento di questi organi giurisdizionali, strutturati e operanti con norme ancorate al codice processuale del 1865, non più in vigore, si presenta assolutamente antieconomico, in quanto risultano essere operativi per un numero molto esiguo di controversie rispetto al normale carico degli altri organi giurisdizionali. In base ai dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le controversie in materia di acque pubbliche pendenti nel 2004 erano 1.776 e sono scese a 1.150 nel 2011. Un fenomeno di interesse sempre minore per i cittadini, ma con un costo elevato costante. Occorre altresì ovviare all’anomalia costituita dalla disposizione dell’articolo 143 del testo unico per la quale il Tribunale superiore delle acque pubbliche è ancora oggi competente a decidere in unico grado per determinate questioni, risultando in tal modo compresse le garanzie del diritto di difesa delle parti.

Il presente intervento normativo si propone quindi di migliorare l’efficienza dell’apparato giustizia sopprimendo i citati organi giurisdizionali e attribuendo al giudice ordinario (tribunali e corti d’appello) le cause relative a diritti soggettivi ed al giudice amministrativo (tribunali e Consiglio di Stato) le controversie che hanno quale proprio oggetto la lesione di interessi legittimi. Le controversie in materia di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

Al fine di una generale razionalizzazione il posto di presidente del Tribunale superiore della acque pubbliche viene soppresso a favore dell’istituzione di un nuovo posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione e l’organico amministrativo del tribunale viene aggregato a quello della Corte di cassazione, fatti salvi i diritti del personale impiegato.

La disciplina transitoria e di attuazione è concepita per un graduale passaggio al nuovo sistema che rispetti le aspettative e i diritti delle parti nei procedimenti pendenti (articolo 5, comma 4), garantendo l’appello e l’impugnazione dei provvedimenti, secondo un termine (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) che tiene conto delle novità introdotte. Il medesimo criterio di riparto della giurisdizione è esteso anche alle ipotesi di revocazione, di opposizione di terzo e di correzione delle ordinanze e delle sentenze, previste attualmente dal codice di procedura civile.

L’attuazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.